giovedì 16 ottobre 2008

maso giustizia

Art. 27, comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana:

«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Per quanto disumano possa essere stato il reato si tratta di «pena, non vendetta» (Mastronardi). 

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